E' terminato l’iter di conversione in Legge ed è stato pubblicato in GU il DL 21/22 entrato in vigore dal 21 maggio.
Molti i punti a favore del risparmio energia e gas.
Vi riportiamo di seguito gli articoli in materia di energia e gas che interessano imprese e famiglie:
Art. 3 Contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
[NB l’ art. 2 del DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’articolo in oggetto]
Art. 4 Contributo acquisto gas
[NB l’ art. 2 del DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’articolo in oggetto]
Art. 5 Incremento del credito di imposta in favore di energivori e gasivori
Previsto incremento del credito di imposta istituito per il Q2 2022 con il DL 17/22:
Art. 5 bis Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas
Per contribuire all’indipendenza energetica e favorire la produzione da rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore di tale DL, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla capacità nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della rete e della capacità in immissione contrattualizzata.
Art. 6 Bonus sociale power e gas
Art. 6 bis Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici
È prorogato dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni previste dalla L. Bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e gas per i clienti domestici.
Art. 7 Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Arera
I titolari di contratti di approvvigionamento gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, per la prima volta entro 15 gg dalla data di entrata in vigore del presente DL, al MITE e ad Arera i medesimi contratti e i nuovi che verranno sottoscritti.
Art. 7 bis Modifiche all’art. 6 bis del DLgs 3 marzo 2011 n. 28
Introdotte misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti FER.
In particolare, tra le altre cose, si includono tra li interventi sottoposti al regime di dichiarazione inizio lavori asseverata, quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata.
Art. 7-quarter Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale
La procedura di valutazione impatto ambientale die progetti FV > 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime Regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
Art. 7 quinquies Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle FER
Incrementata dal 10 a 20 MW la soglia di potenza che, oltre a richiedere la VIA, fa scattare la competenza statale dell’autorizzazione.
Art. 7 sexies Misure di accelerazione dello sviluppo FER
Estesa la possibilità entro le quali realizzare impianti FV anche con moduli a terra.
Art. 8 Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e fondo garanzia PMI
Le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e gas possono chiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate.
Al fine di sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori, SACE rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio di credito in Italia, entro il limite massimo di impegni di 9.000 mln €.
Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette
È istituito per l’anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario nella misura del 10%, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, l’attività di produzione elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati della UE.
[NB l’art. 55 DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’art. 37]
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